(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                   Copertura finanziaria del Fondo 
 
    1. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e  degli
interventi istituzionali e' a carico  dei  soggetti  aderenti  ed  e'
determinata secondo i criteri previsti dagli articoli 18, 21 e 22.