Art. 19. Base contributiva 1. La base contributiva ai fini della copertura finanziaria degli interventi istituzionali e' costituita dai seguenti aggregati: a) per la prestazione dei servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), c), c-bis), d), e), f), g), g-bis), del TUF: i proventi lordi relativi all'esercizio di riferimento; b) per la prestazione del servizio e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del TUF: i volumi intermediati in conto proprio relativi all'esercizio di riferimento. 2. Dalla base contributiva sono esclusi gli aggregati relativi ai servizi e attivita' di investimento prestati ai soggetti di cui all'art. 28, lettera a), b) e c).