(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
                          Base contributiva 
 
    1. La base contributiva ai fini della copertura finanziaria degli
interventi istituzionali e' costituita dai seguenti aggregati: 
      a) per la prestazione dei servizi e attivita'  di  investimento
di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), c), c-bis), d), e),  f),  g),
g-bis),  del  TUF:  i  proventi  lordi  relativi   all'esercizio   di
riferimento; 
      b) per la prestazione del servizio e attivita' di  investimento
di  cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera  a),  del  TUF:  i   volumi
intermediati in conto proprio relativi all'esercizio di riferimento. 
    2. Dalla base contributiva sono esclusi gli aggregati relativi ai
servizi e attivita' di  investimento  prestati  ai  soggetti  di  cui
all'art. 28, lettera a), b) e c).