(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente statuto si intendono per: 
      a) «Fondo»: il Fondo nazionale di garanzia istituito  dall'art.
15, legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art.  62,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; 
      b) «aderenti o soggetti aderenti»: 
        b.1) i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a  prestare
servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma  5,  del
TUF, riportati nell'appendice al presente statuto: 
          - le banche italiane e UE, di cui alle seguenti lettere  i)
e l); 
          - le societa' di intermediazione mobiliare  (SIM),  di  cui
alla seguente lettera n); 
          - le societa' di gestione del risparmio (SGR), di cui  alla
seguente lettera o); 
          - le societa' di gestione UE, di cui alla seguente  lettera
p); 
          - le societa' fiduciarie, di cui alla seguente lettera q); 
          - gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera
r); 
          - le imprese di investimento  UE  e  le  imprese  di  Paesi
terzi, di cui alle seguenti lettere s) e t); 
          - i gestori di sistemi multilaterali  di  negoziazione,  di
cui alla seguente lettera u); 
          - gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF; 
    nonche' le succursali insediate in Italia di banche,  imprese  di
investimento UE e societa' di gestione UE, abilitate alla prestazione
dei servizi e delle attivita' di  investimento  di  cui  all'art.  1,
comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio  di  cui
alla seguente lettera  bb),  limitatamente  all'attivita'  svolta  in
Italia. 
    Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo 17  settembre  2007,  n.
164; 
        b.2) I gestori di portali per la raccolta di capitali per  le
piccole e medie imprese  e  per  le  imprese  sociali,  di  cui  alla
seguente lettera cc); 
      c) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e successive modificazioni; 
      d) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e
successive modificazioni; 
      e) «TUF»: il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  e
successive modificazioni; 
      f) «Consob»: la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa; 
      g) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione europea; 
      h) «Paese terzo»: lo Stato non appartenente all'Unione europea; 
      i) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia; 
      l) «banca UE»: la banca avente sede  legale  e  amministrazione
centrale  in  un   medesimo   Stato   dell'Unione   europea   diverso
dall'Italia; 
      m) (lettera abrogata); 
      n) «societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa  di
investimento avente forma di persona  giuridica  con  sede  legale  e
direzione  generale  in  Italia,  diversa  dalle   banche   e   dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
TUB, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
      o) «societa' di gestione del risparmio (SGR)»: la societa'  per
azioni avente sede legale e direzione  generale  in  Italia,  di  cui
all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a  prestare  i  servizi  e
attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera  d)  ed
f), del TUF; 
      p) «societa' di gestione UE»: la societa' di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera o-bis) e art. 18, comma 2, del  TUF,  autorizzata  a
prestare i servizi e attivita' di investimento  di  cui  all'art.  1,
comma 5, lettera d) ed f), del TUF; 
      q) «societa' fiduciaria»: la societa' per  azioni  avente  sede
legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60,  comma  4,
del decreto  legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,  autorizzata  a
prestare i servizi e attivita' di investimento  di  cui  all'art.  1,
comma 5, lettera d) ed f), del TUF; 
      r) «intermediari finanziari»: gli  intermediari  finanziari  di
cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e
attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5,  lettera  a)  e
b), limitatamente  agli  strumenti  finanziari  derivati,  nonche'  i
servizi e attivita' di investimento  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera c) e c-bis), del TUF; 
      s) «impresa di investimento  UE»:  l'impresa  di  investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'  di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un  medesimo
Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; 
      t) «impresa di Paesi terzi»: l'impresa che non  ha  la  propria
sede  legale  o  direzione  generale  nell'Unione  europea,  la   cui
attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE
o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; 
      u)  «gestori  di  sistemi  multilaterali  di  negoziazione»:  i
soggetti,   diversi   dalle   societa'   di   gestione   di   mercati
regolamentati, autorizzati a  gestire  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione di cui all'art. 63 del TUF; 
      v) «succursale»: la sede di attivita',  che  costituisce  parte
priva di personalita' giuridica di un soggetto definito dalla lettera
b), che presta i servizi e attivita' di investimento di cui  all'art.
1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo e' autorizzato; 
      w) «gruppo»: quello definito  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, del TUF; 
      x) «strumenti finanziari»: gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'art. 1, comma 2, del TUF; 
      y) «strumenti  derivati»:  gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'art. 1, comma 2-ter, del TUF; 
      z)  «operazione  di  investimento»:  le  operazioni  aventi  ad
oggetto la prestazione dei servizi e attivita' di investimento di cui
all'art. 1, comma 5, del TUF; 
      aa)  «investitore»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha
affidato  a  un  soggetto  aderente  al  Fondo  denaro  o   strumenti
finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera z); 
      bb) «servizio accessorio»: il servizio di cui all'art. 1, comma
6, allegato I, sez. B, punto  (1)  del  TUF,  laddove  accessorio  ad
operazioni  di  investimento,  indicato  nell'Appendice  al  presente
statuto; 
      cc) «gestore di portali per la  raccolta  di  capitali  per  le
piccole e medie imprese e per le imprese sociali»:  il  soggetto  che
esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per  la
raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le  imprese
sociali ed e' iscritto nel registro  di  cui  all'art.  50-quinquies,
comma 2, del TUF; 
      dd) «impresa di investimento»: l'impresa la cui  occupazione  o
attivita' abituale consiste  nel  prestare  uno  o  piu'  servizi  di
investimento a terzi e/o nell'effettuare  una  o  piu'  attivita'  di
investimento a titolo professionale. 
    2. L'attivita' svolta dal gestore di portali per la  raccolta  di
capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese  sociali  di
cui alla lettera cc) e' assimilata, ai fini del  presente  statuto  e
del regolamento operativo del  Fondo,  al  servizio  di  ricezione  e
trasmissione di ordini. 
    3. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a  quelle  previste
dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del  presente
statuto. Resta inteso che le medesime definizioni  dovranno  comunque
intendersi ed  interpretarsi  alla  luce  delle  eventuali  modifiche
legislative  e/o  regolamentari  che  dovessero  in   futuro   essere
introdotte.