Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente statuto si intendono per: a) «Fondo»: il Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) «aderenti o soggetti aderenti»: b.1) i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'appendice al presente statuto: - le banche italiane e UE, di cui alle seguenti lettere i) e l); - le societa' di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera n); - le societa' di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera o); - le societa' di gestione UE, di cui alla seguente lettera p); - le societa' fiduciarie, di cui alla seguente lettera q); - gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera r); - le imprese di investimento UE e le imprese di Paesi terzi, di cui alle seguenti lettere s) e t); - i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera u); - gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF; nonche' le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento UE e societa' di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera bb), limitatamente all'attivita' svolta in Italia. Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164; b.2) I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, di cui alla seguente lettera cc); c) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; d) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; e) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; f) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; g) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione europea; h) «Paese terzo»: lo Stato non appartenente all'Unione europea; i) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia; l) «banca UE»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; m) (lettera abrogata); n) «societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; o) «societa' di gestione del risparmio (SGR)»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) ed f), del TUF; p) «societa' di gestione UE»: la societa' di cui all'art. 1, comma 1, lettera o-bis) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) ed f), del TUF; q) «societa' fiduciaria»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) ed f), del TUF; r) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera c) e c-bis), del TUF; s) «impresa di investimento UE»: l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; t) «impresa di Paesi terzi»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; u) «gestori di sistemi multilaterali di negoziazione»: i soggetti, diversi dalle societa' di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 63 del TUF; v) «succursale»: la sede di attivita', che costituisce parte priva di personalita' giuridica di un soggetto definito dalla lettera b), che presta i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo e' autorizzato; w) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF; x) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF; y) «strumenti derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-ter, del TUF; z) «operazione di investimento»: le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF; aa) «investitore»: la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera z); bb) «servizio accessorio»: il servizio di cui all'art. 1, comma 6, allegato I, sez. B, punto (1) del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente statuto; cc) «gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed e' iscritto nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del TUF; dd) «impresa di investimento»: l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale. 2. L'attivita' svolta dal gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui alla lettera cc) e' assimilata, ai fini del presente statuto e del regolamento operativo del Fondo, al servizio di ricezione e trasmissione di ordini. 3. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.