(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
           Comunicazioni della base contributiva al Fondo 
 
    1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati relativi
alla propria base contributiva, come identificata dall'art. 19, entro
novanta giorni dalla chiusura del proprio esercizio, con le modalita'
previste dal regolamento operativo.