(Statuto-art. 23)
                              Art. 23. 
                  Cessazione dell'adesione al Fondo 
 
    1. L'adesione al Fondo cessa: 
      - a seguito del provvedimento di revoca  dell'autorizzazione  o
abilitazione a prestare i servizi e attivita' di investimento di  cui
all'art. 2 e all'Appendice al presente statuto o di cancellazione dal
ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6,  del  TUF  ed  ha
efficacia dalla data del suddetto provvedimento; 
      - a seguito  di  cancellazione  della  succursale  di  banca  o
impresa di investimento UE dagli elenchi dei soggetti abilitati  alla
prestazione di servizi  e  attivita'  di  investimento  tenuti  dalle
Autorita' di vigilanza  italiane  ed  ha  efficacia  dalla  data  del
relativo provvedimento; 
      - a seguito di esclusione, nei  casi  previsti  dal  successivo
art. 24 ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento; 
      - a seguito di recesso ed ha efficacia dalla  data  in  cui  la
relativa comunicazione perviene al Fondo, con le modalita' di cui  al
successivo art. 26. 
    2. Restano fermi gli obblighi dei soggetti aderenti al versamento
delle contribuzioni e all'invio  delle  comunicazioni  specificamente
previsti nel regolamento operativo. 
    3. I contributi versati o maturati alla data in cui ha  efficacia
la   cessazione   dell'adesione   al   Fondo   rimangono    acquisiti
definitivamente al Fondo. 
    4. Dalla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione  al
Fondo gli esponenti del soggetto  aderente  cessano  d'ufficio  dagli
eventuali incarichi negli Organi del Fondo. 
    5. I soggetti aderenti provvedono: 
      - a pubblicizzare la cessazione della propria adesione al Fondo
con tempestiva comunicazione diretta ai singoli clienti e con  avviso
pubblicato sul proprio  sito  internet  contenente  gli  estremi  dei
provvedimenti di cui al comma 1; 
      - ad  eliminare  dai  propri  atti  o  documenti  l'indicazione
relativa all'adesione al Fondo di cui al regolamento operativo. 
    6.   Il   Fondo   rende   nota   la   cessazione    dell'adesione
dell'intermediario con avviso pubblicato sul proprio sito internet.