Art. 23. Cessazione dell'adesione al Fondo 1. L'adesione al Fondo cessa: - a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione o abilitazione a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 2 e all'Appendice al presente statuto o di cancellazione dal ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del TUF ed ha efficacia dalla data del suddetto provvedimento; - a seguito di cancellazione della succursale di banca o impresa di investimento UE dagli elenchi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attivita' di investimento tenuti dalle Autorita' di vigilanza italiane ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento; - a seguito di esclusione, nei casi previsti dal successivo art. 24 ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento; - a seguito di recesso ed ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo, con le modalita' di cui al successivo art. 26. 2. Restano fermi gli obblighi dei soggetti aderenti al versamento delle contribuzioni e all'invio delle comunicazioni specificamente previsti nel regolamento operativo. 3. I contributi versati o maturati alla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo rimangono acquisiti definitivamente al Fondo. 4. Dalla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo gli esponenti del soggetto aderente cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo. 5. I soggetti aderenti provvedono: - a pubblicizzare la cessazione della propria adesione al Fondo con tempestiva comunicazione diretta ai singoli clienti e con avviso pubblicato sul proprio sito internet contenente gli estremi dei provvedimenti di cui al comma 1; - ad eliminare dai propri atti o documenti l'indicazione relativa all'adesione al Fondo di cui al regolamento operativo. 6. Il Fondo rende nota la cessazione dell'adesione dell'intermediario con avviso pubblicato sul proprio sito internet.