Art. 25. Soggetti aderenti sottoposti a procedure concorsuali 1. La procedura di esclusione dal Fondo non puo' essere avviata o proseguita nei confronti di un soggetto aderente sottoposto ad amministrazione straordinaria. 2. Il soggetto aderente di cui al comma 1 e' tenuto al versamento del contributo previsto dall'art. 18 mentre il versamento del contributo di cui all'art. 21 e della quota di cui all'art. 22 sono sospesi. 3. Il soggetto aderente di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria i suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo. 4. Il soggetto aderente assoggettato a procedure concorsuali non e' tenuto al versamento dei contributi previsti dagli articoli 18 e 21 e della quota prevista dall'art. 22. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.