(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
        Soggetti aderenti sottoposti a procedure concorsuali 
 
    1. La procedura di esclusione dal Fondo non puo' essere avviata o
proseguita nei  confronti  di  un  soggetto  aderente  sottoposto  ad
amministrazione straordinaria. 
    2. Il soggetto aderente di cui al comma 1 e' tenuto al versamento
del  contributo  previsto  dall'art.  18  mentre  il  versamento  del
contributo di cui all'art. 21 e della quota di cui all'art.  22  sono
sospesi. 
    3.  Il  soggetto  aderente  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  a
partecipare all'Assemblea senza  diritto  di  voto.  Dalla  data  del
provvedimento che  dispone  l'amministrazione  straordinaria  i  suoi
esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali  incarichi  negli  Organi
del Fondo. 
    4. Il soggetto aderente assoggettato a procedure concorsuali  non
e' tenuto al versamento dei contributi previsti dagli articoli  18  e
21 e della quota prevista dall'art.  22.  I  suoi  esponenti  cessano
d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.