Art. 26. Recesso dal Fondo 1. I soggetti aderenti su base volontaria possono recedere dall'adesione al Fondo. Il recesso deve essere comunicato al Fondo con comunicazione sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e inviata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Contestualmente, il soggetto aderente e il Fondo informano il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il recesso ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo. Il soggetto aderente e' comunque tenuto all'adempimento degli obblighi specificamente previsti nel regolamento operativo. 3. Dalla data in cui ha efficacia il recesso, gli esponenti del soggetto di cui al comma 1 cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo. 4. Il recesso e' pubblicizzato con le modalita' di cui all'art. 23, commi 5 e 6.