Art. 27. Provvedimenti in caso di inadempimento degli obblighi statutari 1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 6, comma 6 e 24, il Fondo, nel caso di inadempimento degli obblighi statutari, contesta l'addebito al soggetto interessato con le modalita' e i termini specificati nel regolamento operativo e, valutate le eventuali controdeduzioni, puo' adottare i seguenti provvedimenti: a) sospensione dal diritto di voto in Assemblea; b) cessazione degli esponenti del soggetto aderente da eventuali incarichi negli organi del Fondo; c) sanzioni per il ritardo nella comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e nel versamento dei contributi di cui agli articoli 18 e 21 e della quota di cui all'art. 22, determinate secondo i criteri indicati nel regolamento operativo. 2. Le somme percepite a seguito dell'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente, versate con le modalita' e i termini di cui al regolamento operativo sono imputate a copertura delle spese di funzionamento. 3. Il Fondo da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente.