(Statuto-art. 27)
                              Art. 27. 
               Provvedimenti in caso di inadempimento 
                      degli obblighi statutari 
 
    1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 6, comma 6 e
24, il Fondo, nel caso di  inadempimento  degli  obblighi  statutari,
contesta l'addebito al soggetto interessato  con  le  modalita'  e  i
termini  specificati  nel  regolamento  operativo  e,   valutate   le
eventuali controdeduzioni, puo' adottare i seguenti provvedimenti: 
      a) sospensione dal diritto di voto in Assemblea; 
      b)  cessazione  degli  esponenti  del  soggetto   aderente   da
eventuali incarichi negli organi del Fondo; 
      c) sanzioni per il ritardo nella comunicazione dei dati di  cui
all'art. 20 e nel versamento dei contributi di cui agli articoli 18 e
21 e della quota di cui all'art. 22, determinate  secondo  i  criteri
indicati nel regolamento operativo. 
    2.  Le  somme   percepite   a   seguito   dell'applicazione   dei
provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente, versate con  le
modalita' e i termini di cui al regolamento operativo sono imputate a
copertura delle spese di funzionamento. 
    3. Il Fondo da' comunicazione al Ministero dell'economia e  delle
finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob dei provvedimenti adottati
ai sensi del comma precedente.