Art. 29. Crediti ammessi all'indennizzo 1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attivita' di investimento, nonche' del servizio accessorio, cosi' come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. 2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo e' limitato all'importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. 3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di imprese di Paesi terzi indicate all'art. 16, comma 1, lettera b), aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano. 4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento UE e di societa' di gestione UE, indicate all'art. 16, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui al comma 1; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, fino alla concorrenza dell'importo previsto dal comma 1. 5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF. 6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dalla prestazione dei servizi e attivita' di investimento, nonche' del servizio accessorio, cosi' come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5. 7. Le modalita' e le condizioni dell'intervento del Fondo nonche' la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel regolamento operativo.