(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
                   Crediti ammessi all'indennizzo 
 
    1. Il Fondo  indennizza  gli  investitori,  entro  il  limite  di
importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del  Ministro
del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti,  derivanti  dalla
mancata restituzione  integrale  o  parziale  del  denaro  e/o  degli
strumenti finanziari o  del  loro  controvalore,  vantati  -  per  la
prestazione dei servizi e  attivita'  di  investimento,  nonche'  del
servizio accessorio, cosi' come definiti  nel  precedente  art.  2  e
nell'Appendice al presente  statuto  -  nei  confronti  dei  soggetti
aderenti al Fondo, nei casi di  liquidazione  coatta  amministrativa,
fallimento   o   concordato   preventivo   dei   soggetti   medesimi.
L'indennizzo  del  Fondo  si  commisura,  per  ciascun   investitore,
all'importo complessivo  dei  crediti  ammessi  allo  stato  passivo,
diminuito dell'importo degli eventuali  riparti  parziali  effettuati
dagli organi della procedura concorsuale. 
    2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti  di  cui  al
comma 1 vantati nei confronti delle succursali dei soggetti  aderenti
al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi  di
liquidazione   coatta   amministrativa,   fallimento   o   concordato
preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo  del  Fondo  non  puo'
eccedere il livello massimo  di  tutela  offerto  dal  corrispondente
sistema di indennizzo dello Stato membro  ospitante  e,  comunque,  i
limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del  Ministro  del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485.  Qualora  dette  succursali  abbiano
aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto  nello
Stato membro ospitante al fine di  integrare  la  tutela  del  Fondo,
l'intervento  del  Fondo  e'  limitato   all'importo   previsto   dal
richiamato art. 5 del decreto del Ministro  del  tesoro  14  novembre
1997, n. 485. 
    3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti  di  cui  al
comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di
imprese di Paesi terzi indicate all'art. 16,  comma  1,  lettera  b),
aderenti al Fondo,  limitatamente  all'attivita'  svolta  in  Italia,
entro i limiti di  importo  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del  Fondo
e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo  dello  Stato
di origine o, nei casi in  cui  nello  Stato  di  origine  non  siano
previsti  sistemi  di  indennizzo,  qualora  dette  succursali  siano
assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano. 
    4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti  di  cui  al
comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di
banche, di imprese di investimento UE e di societa' di  gestione  UE,
indicate all'art. 16,  comma  2,  aderenti  al  Fondo,  limitatamente
all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato
all'intervento del sistema di  indennizzo  dello  Stato  di  origine,
restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove
il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo
di importo superiore a quello di cui al comma  1;  (ii)  l'intervento
del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, fino
alla concorrenza dell'importo previsto dal comma 1. 
    5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai
commi 1, 2, 3 e 4, se i servizi  siano  stati  prestati  da  soggetti
autorizzati o abilitati ai sensi del TUF. 
    6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5,  derivanti  dalla  prestazione  dei  servizi  e
attivita' di investimento, nonche'  del  servizio  accessorio,  cosi'
come definiti nel precedente art.  2  e  nell'Appendice  al  presente
statuto, prestati fino al momento in cui sia stata  pubblicizzata  la
revoca  dell'autorizzazione   o   abilitazione,   o   la   cessazione
dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5. 
    7. Le modalita' e le condizioni dell'intervento del Fondo nonche'
la procedura di presentazione delle  istanze  sono  disciplinate  nel
regolamento operativo.