Art. 30. Limiti alla cumulabilita' degli indennizzi 1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui all'art. 29 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.