(Statuto-art. 34)
                              Art. 34. 
         Procedure concorsuali anteriori al 1° gennaio 2002 
 
    1. Per le procedure per  le  quali  lo  stato  passivo  e'  stato
depositato  e  reso  esecutivo  anteriormente  al  1°  gennaio  2002,
l'indennizzo del Fondo e' calcolato  al  tasso  di  conversione  lire
italiane - ecu del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo
lo stato passivo.