Art. 34. Procedure concorsuali anteriori al 1° gennaio 2002 1. Per le procedure per le quali lo stato passivo e' stato depositato e reso esecutivo anteriormente al 1° gennaio 2002, l'indennizzo del Fondo e' calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.