Art. 5. Costituzione e competenze dell'Assemblea 1. L'Assemblea e' costituita dai soggetti aderenti. 2. L'Assemblea: a) delibera il numero e nomina i membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 7; b) nomina due sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 13; c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci; d) determina i contributi a copertura delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 18; e) delibera il ricorso a forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 22, comma 1; f) approva il rendiconto della gestione; g) delibera le modifiche dello statuto; h) delibera la durata del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 4; i) delibera sulla responsabilita' dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci. 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2, unitamente al rendiconto della gestione, sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.