(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
              Costituzione e competenze dell'Assemblea 
 
    1. L'Assemblea e' costituita dai soggetti aderenti. 
    2. L'Assemblea: 
      a) delibera il  numero  e  nomina  i  membri  del  Comitato  di
gestione, ai sensi dell'art. 7; 
      b) nomina due sindaci  effettivi  e  due  supplenti,  ai  sensi
dell'art. 13; 
      c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione  e
dei sindaci; 
      d)  determina  i  contributi  a  copertura   delle   spese   di
funzionamento, ai sensi dell'art. 18; 
      e) delibera il ricorso a forme assicurative  per  la  copertura
finanziaria degli interventi istituzionali  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 1; 
      f) approva il rendiconto della gestione; 
      g) delibera le modifiche dello statuto; 
      h) delibera la durata del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 4; 
      i) delibera sulla responsabilita' dei membri  del  Comitato  di
gestione e dei sindaci. 
    3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2,  unitamente  al
rendiconto della gestione, sono comunicate al Ministero dell'economia
e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.