Art. 7. Comitato di gestione - Nomina membri del Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione e' composto di sette o nove membri a seconda che i soggetti legittimati che abbiano presentato le designazioni siano rispettivamente in numero non superiore a tre ovvero maggiore di tre. 2. Il numero dei membri e' deliberato dall'Assemblea. 3. La ripartizione dei membri tra categorie di soggetti aderenti avviene nel rispetto del principio di proporzionalita' in funzione della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, in modo che: la maggioranza assoluta dei membri sia attribuita alla categoria di soggetti aderenti cui e' riferibile la maggioranza della base contributiva, come sopra definita; i restanti membri siano ripartiti tra le altre categorie di soggetti aderenti in modo tale che, se tali categorie sono almeno due, alla categoria che, tra di esse, rappresenti la base contributiva piu' alta, siano attribuiti due membri. 4. Le designazioni possono essere presentate dalle Associazioni di categoria di soggetti aderenti al Fondo che abbiano ricevuto delega per almeno il 2% dei voti assembleari complessivamente spettanti agli aderenti. Ciascuna Associazione puo' designare membri per una sola delle categorie di cui al comma 3. 5. Le designazioni possono essere presentate anche da tanti aderenti non iscritti alle Associazioni di categoria che rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aderenti. 6. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, le designazioni devono pervenire al Fondo almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. 7. Sulla base delle designazioni di cui ai commi che precedono viene sottoposta al voto dell'Assemblea un'unica lista di candidati, con indicazione dei rispettivi designanti. Il numero dei membri e la lista sono approvati con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 7. Ove nella lista siano indicati candidati in numero superiore a quello deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, ciascun votante esprime la propria preferenza con indicazione nominativa dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono, risultano eletti i candidati che avranno ricevuto, per ciascuna categoria, il maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti, viene eletto il candidato piu' anziano di eta'.