Art. 8. Requisiti dei membri del Comitato di gestione 1. I membri del Comitato di gestione devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e correttezza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF. 2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, che ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza. 4. Ai membri del Comitato di gestione compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.