(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
            Requisiti dei membri del Comitato di gestione 
 
    1. I membri del Comitato di gestione devono possedere i requisiti
di professionalita',  onorabilita'  e  indipendenza  e  soddisfare  i
criteri di competenza e correttezza  stabiliti  dal  regolamento  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13,  comma  3,
del TUF. 
    2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza  dei  requisiti
di cui al comma 1. 
    3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla  carica.
Essa e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla
nomina o dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto,  che  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso  di
inerzia da parte del Comitato  di  gestione,  il  Collegio  sindacale
provvede a informare il Ministero dell'economia e delle  finanze  che
pronuncia la decadenza. 
    4. Ai  membri  del  Comitato  di  gestione  compete  il  compenso
deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera  c),
ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.