Art. 10. Obblighi dell'aderente in caso di recesso 1. Al verificarsi delle ipotesi di recesso di cui all'art. 26 dello statuto il soggetto aderente e' comunque tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi: a) versamento del contributo di cui all'art. 18 dello statuto relativo all'esercizio in corso alla data in cui ha efficacia il recesso; b) versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia il recesso, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia il recesso dall'adesione al Fondo; c) comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello statuto relativi all'attivita' svolta fino alla data in cui ha efficacia il recesso.