(Regolamento-art. 10)
                              Art. 10. 
              Obblighi dell'aderente in caso di recesso 
 
    1. Al verificarsi delle ipotesi di recesso  di  cui  all'art.  26
dello statuto il soggetto aderente e' comunque tenuto all'adempimento
dei seguenti obblighi: 
      a) versamento del contributo di cui all'art. 18  dello  statuto
relativo all'esercizio in corso alla data  in  cui  ha  efficacia  il
recesso; 
      b) versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli
21 e 22 dello statuto, deliberati non oltre i dodici mesi  successivi
alla  data  in  cui  ha  efficacia  il  recesso,  per  la   copertura
finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto  di
liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di
omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha  efficacia
il recesso dall'adesione al Fondo; 
      c) comunicazione degli  aggregati  di  cui  all'art.  20  dello
statuto relativi all'attivita'  svolta  fino  alla  data  in  cui  ha
efficacia il recesso.