(Regolamento-art. 11)
                              Art. 11. 
                     Procedimento sanzionatorio 
 
    1. Fatta salva la procedura di  esclusione  di  cui  all'art.  24
dello statuto, il Fondo, nei casi di cui all'art. 27, comma 1,  dello
statuto,  contesta  al  soggetto  aderente  l'inadempimento  mediante
comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata  o  mezzi
che garantiscano la  prova  dell'avvenuto  ricevimento.  Il  soggetto
aderente puo'  presentare  controdeduzioni  scritte  in  merito  agli
addebiti contestati, da inviare a mezzo posta elettronica certificata
o con mezzi che  garantiscano  la  prova  dell'avvenuto  ricevimento,
entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione  del
Fondo. Decorso tale termine e valutate le eventuali  controdeduzioni,
il Fondo puo'  deliberare  le  sanzioni  di  cui  all'art.  27  dello
statuto. 
    2. Le sanzioni di cui all'art. 27, comma  1,  lettera  c),  dello
statuto sono cosi' determinate: 
      a)  ritardo  della  comunicazione  di  cui  all'art.  20  dello
statuto: 
        - entro trenta giorni: 10% del contributo a  copertura  delle
spese di funzionamento; 
        - oltre trenta e fino a sessanta giorni: 50% del contributo a
copertura delle spese di funzionamento; 
        - oltre sessanta giorni: fino ad un massimo pari a 5 volte il
contributo a copertura delle  spese  di  funzionamento,  in  funzione
dell'ampiezza del ritardo nella comunicazione, sulla base di  criteri
fissati dal Comitato di gestione; 
      b) ritardo del pagamento del contributo a copertura delle spese
di funzionamento di cui all'art. 18 dello statuto: 
        - oltre  trenta  e  fino  a  sessanta  giorni:  50%  di  tale
contributo; 
        - oltre sessanta giorni: 100% di tale contributo; 
      c) ritardo del  pagamento  del  contributo  a  copertura  degli
interventi istituzionali di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto: 
        - oltre  trenta  e  fino  a  sessanta  giorni:  fino  al  10%
dell'importo del contributo dovuto,  in  funzione  dell'ampiezza  del
ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla  base  di  criteri
fissati dal Comitato di gestione; 
        -  oltre  sessanta  giorni:  fino  al  30%  dell'importo  del
contributo  dovuto,  in  funzione   dell'ampiezza   del   ritardo   e
dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati  dal
Comitato di gestione. 
    3. Le somme percepite a seguito dell'applicazione delle  sanzioni
di cui all'art. 27, comma  1,  dello  statuto  sono  versate  con  le
modalita' di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento.