Art. 11. Procedimento sanzionatorio 1. Fatta salva la procedura di esclusione di cui all'art. 24 dello statuto, il Fondo, nei casi di cui all'art. 27, comma 1, dello statuto, contesta al soggetto aderente l'inadempimento mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il soggetto aderente puo' presentare controdeduzioni scritte in merito agli addebiti contestati, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Fondo. Decorso tale termine e valutate le eventuali controdeduzioni, il Fondo puo' deliberare le sanzioni di cui all'art. 27 dello statuto. 2. Le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), dello statuto sono cosi' determinate: a) ritardo della comunicazione di cui all'art. 20 dello statuto: - entro trenta giorni: 10% del contributo a copertura delle spese di funzionamento; - oltre trenta e fino a sessanta giorni: 50% del contributo a copertura delle spese di funzionamento; - oltre sessanta giorni: fino ad un massimo pari a 5 volte il contributo a copertura delle spese di funzionamento, in funzione dell'ampiezza del ritardo nella comunicazione, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione; b) ritardo del pagamento del contributo a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello statuto: - oltre trenta e fino a sessanta giorni: 50% di tale contributo; - oltre sessanta giorni: 100% di tale contributo; c) ritardo del pagamento del contributo a copertura degli interventi istituzionali di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto: - oltre trenta e fino a sessanta giorni: fino al 10% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione; - oltre sessanta giorni: fino al 30% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione. 3. Le somme percepite a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, dello statuto sono versate con le modalita' di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento.