Art. 12. Ambito di indennizzo 1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 29 dello statuto nei confronti, oltre che di soggetti aderenti italiani con sede in Italia, di: a) succursali di banche italiane, societa' di intermediazione mobiliare, societa' fiduciarie, societa' di gestione del risparmio e intermediari finanziari, insediate in Stati UE, aderenti al Fondo. L'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo e' limitato all'importo previsto dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento; b) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, UE, societa' di gestione UE, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine ed e' limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui all'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento; c) succursali insediate in Italia di imprese di Paesi terzi, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano e comunque entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento.