(Regolamento-art. 12)
                              Art. 12. 
                        Ambito di indennizzo 
 
    1. Il Fondo indennizza gli investitori  per  i  crediti  indicati
all'art. 29 dello  statuto  nei  confronti,  oltre  che  di  soggetti
aderenti italiani con sede in Italia, di: 
      a) succursali di banche italiane, societa'  di  intermediazione
mobiliare, societa' fiduciarie, societa' di gestione del risparmio  e
intermediari finanziari, insediate in Stati UE,  aderenti  al  Fondo.
L'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela
offerto  dal  corrispondente  sistema  di  indennizzo   dello   Stato
ospitante e, comunque, i limiti  di  importo  previsti  dall'art.  29
dello statuto e 15 del presente regolamento. Qualora dette succursali
abbiano  aderito  ad   un   sistema   di   indennizzo   ufficialmente
riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del
Fondo,  l'intervento  del  Fondo  medesimo  e'  limitato  all'importo
previsto dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento; 
      b) succursali insediate  in  Italia  di  banche  e  imprese  di
investimento,  UE,  societa'  di  gestione  UE,  aderenti  al  Fondo,
limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del  Fondo
e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo  dello  Stato
di origine ed e' limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e
quello previsto dal sistema dello Stato di origine, restando in  ogni
caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove  il  sistema  di
indennizzo dello Stato di origine preveda un  indennizzo  di  importo
superiore a quello di cui all'art. 29 dello statuto e 15 del presente
regolamento; (ii) l'intervento del  Fondo,  laddove  ne  ricorrano  i
presupposti, avviene comunque, entro i  limiti  di  importo  previsti
dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento; 
      c) succursali insediate in Italia di imprese  di  Paesi  terzi,
aderenti al Fondo,  limitatamente  all'attivita'  svolta  in  Italia.
L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del  sistema  di
indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello  Stato  di
origine non siano  previsti  sistemi  di  indennizzo,  qualora  dette
succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello  Stato
italiano e comunque entro i limiti di importo previsti  dall'art.  29
dello statuto e 15 del presente regolamento.