Art. 13. Condizioni per gli interventi del Fondo 1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 29 dello statuto sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. 2. Il Fondo, nei casi di cui al comma 1, indennizza gli investitori che ne abbiano fatto richiesta per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che risultino iscritti allo stato passivo nell'apposita e separata sezione di cui all'art. 57, comma 4, del TUF o tra i crediti chirografari, e che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo e' calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. 3. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi e attivita' di investimento e del servizio accessorio indicati all'art. 29 dello statuto e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore.