(Regolamento-art. 13)
                              Art. 13. 
               Condizioni per gli interventi del Fondo 
 
    1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 29 dello statuto sono
subordinati all'emissione del decreto  che  dispone  la  liquidazione
coatta amministrativa; nel caso di  fallimento,  all'emissione  della
sentenza  dichiarativa  di  fallimento;  nel   caso   di   concordato
preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. 
    2. Il  Fondo,  nei  casi  di  cui  al  comma  1,  indennizza  gli
investitori che ne abbiano fatto richiesta per  i  crediti  derivanti
dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o  degli
strumenti finanziari o del loro controvalore, che risultino  iscritti
allo stato passivo nell'apposita e separata sezione di  cui  all'art.
57, comma 4, del TUF o tra i crediti chirografari, e che siano  stati
riconosciuti  in  via  definitiva  dagli   organi   della   procedura
concorsuale.  L'indennizzo  e'  calcolato  sulla  base   dell'importo
accertato in tale  sede,  al  netto  di  eventuali  riparti  parziali
effettuati dagli organi della procedura concorsuale. 
    3. Ai sensi dell'art. 59, comma 5,  del  TUF,  gli  organi  della
procedura concorsuale verificano ed attestano se  i  crediti  ammessi
allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi e attivita' di
investimento e del servizio accessorio  indicati  all'art.  29  dello
statuto e dalla mancata restituzione integrale del denaro  e/o  degli
strumenti finanziari o del loro controvalore.