Art. 14. Riconoscimento del credito 1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva: a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato; b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex art. 98 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di impugnazioni, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato; c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.