(Regolamento-art. 14)
                              Art. 14. 
                     Riconoscimento del credito 
 
    1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva: 
      a) in caso di liquidazione coatta  amministrativa,  quando  sia
diventato esecutivo  lo  stato  passivo  e  non  sia  stata  proposta
opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1,  del
TUB; in caso di opposizione,  quando  questa  sia  stata  decisa  con
sentenza passata in giudicato; in caso  di  insinuazione  tardiva  di
credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il
credito  sia  stato  ammesso  al  passivo  con  sentenza  passata  in
giudicato; 
      b) in caso di fallimento, quando lo  stato  passivo  sia  stato
dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex  art.
98 L.F.; in caso di ammissione del credito  allo  stato  passivo  con
riserva ex art. 96, comma  3,  L.F.,  quando  la  riserva  sia  stata
sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva  di  credito
ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo  con
decreto del G.D. o con sentenza passata in  giudicato;  nei  casi  di
impugnazioni, quando queste siano state decise con  sentenza  passata
in giudicato; 
      c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F.,  quando  siano  passati  in
giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.