(Regolamento-art. 15)
                              Art. 15. 
                   Determinazione degli indennizzi 
 
    1. A norma dell'art. 5 del decreto del  Ministro  del  tesoro  14
novembre 1997, n. 485,  l'indennizzo  del  Fondo  si  commisura,  per
ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo
stato  passivo,  diminuito  dell'importo  degli   eventuali   riparti
parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad
un massimo complessivo di 20.000 euro. 
    2. Nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o piu'
investitori,  l'indennizzo  del  Fondo,  si  commisura  per   ciascun
investitore ai crediti ed al massimale di cui al comma 1. 
    3. Se non risulta diversamente, i crediti si presumono  ripartiti
in proporzioni eguali tra gli investitori. 
    4.  In  relazione  ai  crediti  relativi  ad   un'operazione   di
investimento di cui siano titolari due o piu' persone nella  qualita'
di soci di una societa' o di membri di un'associazione, ai  fini  del
calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si  considera
effettuato da un unico investitore. 
    5. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  alla  quota  di  crediti
spettante a ciascun investitore si sommano  i  crediti  derivanti  da
operazioni di investimento singole al fine del rispetto del limite di
rimborso previsto al comma 1. 
    6. Nessun investitore puo' ottenere un  indennizzo  superiore  ai
crediti complessivamente vantati.