Art. 15. Determinazione degli indennizzi 1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. 2. Nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori, l'indennizzo del Fondo, si commisura per ciascun investitore ai crediti ed al massimale di cui al comma 1. 3. Se non risulta diversamente, i crediti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra gli investitori. 4. In relazione ai crediti relativi ad un'operazione di investimento di cui siano titolari due o piu' persone nella qualita' di soci di una societa' o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla quota di crediti spettante a ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole al fine del rispetto del limite di rimborso previsto al comma 1. 6. Nessun investitore puo' ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.