(Regolamento-art. 17)
                              Art. 17. 
                   Istanza di indennizzo: termini 
 
    1. L'istanza deve pervenire al Fondo: 
      a) entro centottanta giorni dalla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF
e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della
comunicazione di cui all'art. 97 L.F.; 
      b) in caso di ammissione del credito  allo  stato  passivo  con
riserva ex art. 96,  comma  3,  L.F.,  entro centottanta  giorni  dal
decreto del G.D. di scioglimento della riserva; 
      c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di  credito
ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.,
entro centottanta giorni dalla sentenza passata in  giudicato  o  dal
decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo; 
      d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57,  comma
5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e  3,
L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato; 
      e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F.,  entro  centottanta  giorni
dalla sentenza o dal decreto di omologazione del  concordato  passati
in giudicato. 
    2. La scadenza del termine per la presentazione  dell'istanza  di
indennizzo  al  Fondo  di  cui  al  comma  1,   non   e'   opponibile
all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita'
di rispettarlo per causa ad esso non imputabile. 
    3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 22  del
presente regolamento devono pervenire  al  Fondo  prima  del  riparto
finale dell'attivo, anche  al  fine  di  consentire  l'esercizio  del
diritto di surroga di cui all'art. 31 dello statuto.