Art. 17. Istanza di indennizzo: termini 1. L'istanza deve pervenire al Fondo: a) entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F.; b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro centottanta giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva; c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo; d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato; e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato. 2. La scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo di cui al comma 1, non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile. 3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 22 del presente regolamento devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 31 dello statuto.