(Regolamento-art. 20)
                              Art. 20. 
               Destinazione disponibilita' finanziarie 
 
    1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18,
commi 1 e 2 del presente regolamento, sono destinate al pagamento,  o
accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista  dall'art.  29
dello statuto e dall'art.  15  del  presente  regolamento.  Il  Fondo
provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli
aventi diritto nell'ordine e con le priorita' determinati dalla  data
in cui e' stato depositato e  reso  esecutivo  lo  stato  passivo  di
ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma  3,  del
TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine  e
con le priorita' determinati  dalla  data  in  cui  sono  passati  in
giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato. 
    I crediti ammessi allo stato passivo  con  riserva  ex  art.  96,
comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione  tardiva  ex
art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed  ex  art.  101  L.F.
ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5,  del  TUF,  ex
art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono  gli
stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.