Art. 20. Destinazione disponibilita' finanziarie 1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente regolamento, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 15 del presente regolamento. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato. I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.