(Regolamento-art. 23)
                              Art. 23. 
                          Surroga del Fondo 
 
    1. Il Fondo, esercita il diritto di surroga di  cui  all'art.  31
dello statuto, con notifica agli organi della  procedura  concorsuale
dei pagamenti effettuati e, entro tali limiti,  percepisce  le  somme
dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.