Art. 24. Previsioni di insufficiente realizzo 1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica della sua origine dalla prestazione dei servizi e attivita' di investimento, cosi' come definiti nell'art. 2 dello statuto e relativa Appendice, sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo con le modalita' previste dall'art. 16, comma 1, del presente regolamento. 2. Il termine di centottanta giorni di cui all'art. 17 del presente regolamento, e il termine di dieci giorni di cui all'art. 18 del presente regolamento, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.. La scadenza del termine di centottanta giorni non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile. 3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro dieci giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 15 del presente regolamento. 4. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 3, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalita' di quelli di cui al comma 3. 5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 29 dello statuto e all'art. 15 del presente regolamento, quanto prima e al piu' tardi entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al piu' tardi entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento. 6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello statuto; b) in alternativa: - atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; - dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identita' e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, e' soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.