(Regolamento-art. 5)
                               Art. 5. 
                Comunicazione della base contributiva 
 
    1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati  di  cui
all'art. 20, comma 1, dello statuto  con  comunicazione  sottoscritta
dal legale rappresentante corredata da attestazione della conformita'
dei  dati  alle  scritture  contabili  e  alle  evidenze   gestionali
rilasciata  dalla  societa'  incaricata  della  revisione  legale   e
sottoscritta dal responsabile della revisione. 
    2. Le comunicazioni e attestazioni di cui all'art. 20,  comma  1,
dello statuto e al comma 1 del presente articolo, sono  trasmesse  al
Fondo  tramite  posta  elettronica  certificata  o  con   mezzi   che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o
autografe. 
    3. La comunicazione medesima  va  inviata,  nel  termine  di  cui
all'art. 20, comma 1, dello statuto e con  le  modalita'  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, anche se pari a zero. 
    4. Ferme le previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello statuto,
nel caso che la comunicazione di cui  all'art.  20,  comma  1,  dello
statuto sia inviata oltre il termine previsto, il  contributo  dovuto
ai sensi dell'art. 21 dello statuto e la quota  di  cui  all'art.  22
dello statuto saranno calcolati, in caso  di  necessita'  e  urgenza,
sulla  base  degli  aggregati  relativi   al   precedente   esercizio
maggiorati  del  10%,  salvo   conguaglio   qualora   gli   aggregati
successivamente pervenuti risultassero di importo diverso.