Art. 5. Comunicazione della base contributiva 1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata da attestazione della conformita' dei dati alle scritture contabili e alle evidenze gestionali rilasciata dalla societa' incaricata della revisione legale e sottoscritta dal responsabile della revisione. 2. Le comunicazioni e attestazioni di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto e al comma 1 del presente articolo, sono trasmesse al Fondo tramite posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o autografe. 3. La comunicazione medesima va inviata, nel termine di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche se pari a zero. 4. Ferme le previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello statuto, nel caso che la comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto sia inviata oltre il termine previsto, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 dello statuto e la quota di cui all'art. 22 dello statuto saranno calcolati, in caso di necessita' e urgenza, sulla base degli aggregati relativi al precedente esercizio maggiorati del 10%, salvo conguaglio qualora gli aggregati successivamente pervenuti risultassero di importo diverso.