(Regolamento-art. 6)
                               Art. 6. 
          Modalita' e termini di versamento del contributo 
       a copertura finanziaria degli interventi istituzionali 
 
    1.  Il  contributo  a  copertura  finanziaria  degli   interventi
istituzionali di cui all'art. 21 dello statuto  va  versato  mediante
bonifico bancario con valuta per il Fondo entro trenta  giorni  dalla
data di  ricevimento  della  comunicazione  da  parte  del  Fondo  al
soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi  che
garantiscano la prova  dell'avvenuto  ricevimento,  dell'importo  del
contributo a suo carico. Nel caso di ritardato  versamento  oltre  il
termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del  5%
per un ritardo contenuto entro i trenta giorni dal termine  predetto.
In caso di ritardo superiore a trenta giorni si applica  la  sanzione
di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), dello  statuto  per  la  cui
misura si rinvia al successivo art. 11 del presente regolamento.