Art. 7. Modalita' e termini di versamento delle forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali 1. La quota di cui all'art. 22 dello statuto va versata mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo della quota a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, la quota viene maggiorata nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i trenta giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a trenta giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), dello statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente regolamento.