(Regolamento-art. 7)
                               Art. 7. 
     Modalita' e termini di versamento delle forme assicurative 
     per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali 
 
    1. La quota di cui all'art. 22 dello statuto va versata  mediante
bonifico bancario con valuta per il Fondo entro trenta  giorni  dalla
data di  ricevimento  della  comunicazione  da  parte  del  Fondo  al
soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi  che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,  dell'importo  della
quota a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine
suddetto, la quota viene  maggiorata  nella  misura  del  5%  per  un
ritardo contenuto entro i trenta giorni dal termine predetto. In caso
di ritardo superiore a trenta giorni si applica la  sanzione  di  cui
all'art. 27, comma 1, lettera c), dello statuto per la cui misura  si
rinvia al successivo art. 11 del presente regolamento.