Art. 8. Obblighi dell'aderente in caso di cessazione 1. Nel caso di cessazione dell'adesione al Fondo di cui all'art. 23 dello statuto, il soggetto aderente e' comunque obbligato: a) al versamento del contributo di cui all'art. 18 dello statuto relativo all'esercizio in corso alla data della cessazione; b) al versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia la cessazione, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo; c) alla comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello statuto relativi all'attivita' svolta fino alla data in cui ha efficacia la cessazione.