Art. 9. Procedura di esclusione e obblighi in capo al soggetto escluso 1. Al verificarsi delle ipotesi di esclusione dei soggetti aderenti di cui all'art. 24 dello statuto: - da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo informa il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato di cui all'art. 16, comma 1 dello statuto e al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob; - da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone l'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e del servizio accessorio cosi' come definiti dall'art. 2 dello statuto e relativa Appendice. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo, previo consenso dell'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato e all'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 2. Il soggetto escluso e' tenuto agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento.