Art. 2 
 
 
                         Procedure operative 
 
  1. Presso le nuove Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  costituite  a  seguito  dei  processi  di  accorpamento
approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma  5  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e  ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico  16  febbraio
2018, e' istituita un'unica  Commissione  locale  per  raccomandatari
marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi. 
  2. L'operativita' dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  cui  al
comma  1  e'  estesa  alla  nuova  Circoscrizione   territoriale   di
competenza delle stesse. 
  3. Qualora a seguito del processo di accorpamento di cui al comma 1
sono presenti piu'  enti  camerali,  nell'ambito  territoriale  della
medesima Direzione  marittima,  le  Commissioni  locali  operano  con
riferimento alla  circoscrizione  territoriale  di  competenza  degli
stessi.