Art. 2 Procedure operative 1. Presso le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, e' istituita un'unica Commissione locale per raccomandatari marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi. 2. L'operativita' dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 e' estesa alla nuova Circoscrizione territoriale di competenza delle stesse. 3. Qualora a seguito del processo di accorpamento di cui al comma 1 sono presenti piu' enti camerali, nell'ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi.