Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, provvedono a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale che operera' con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al comma 1 restano in vigore fino alla loro naturale scadenza i precedenti provvedimenti adottati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero della infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 12 giugno 2018 Il direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Coletta Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Fiorentino