Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Le  nuove  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui
al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, provvedono a  richiedere
al Ministero delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti  l'adozione  del
decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art.  7  della  legge  4
aprile 1977,  n.  135  della  Commissione  locale  che  operera'  con
riferimento alla nuova circoscrizione  territoriale  del  nuovo  ente
camerale. 
  2. Nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al
comma 1  restano  in  vigore  fino  alla  loro  naturale  scadenza  i
precedenti provvedimenti adottati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web del Ministero della infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. 
 
    Roma, 12 giugno 2018 
 
                                 Il direttore generale                
                      per la vigilanza sulle autorita' portuali,      
                 le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
                               e per vie d'acqua interne              
                                        Coletta                       
 
             Il direttore generale              
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
      la vigilanza e la normativa tecnica       
                   Fiorentino