Art. 2 
 
            Piano per gli interventi e i servizi sociali 
                     di contrasto alla poverta' 
 
  1. E' adottato il primo  Piano  per  gli  interventi  e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al  triennio  2018-2020,
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione
nazionale delle  risorse  afferenti  alla  quota  servizi  del  Fondo
Poverta' e individua, nel limite di tali risorse, lo  sviluppo  degli
interventi e dei servizi necessari  per  l'attuazione  del  ReI  come
livello  essenziale  delle  prestazioni  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui  al
comma 1, nel rispetto  e  nella  valorizzazione  delle  modalita'  di
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione  delle
parti  sociali  e  degli  enti  del  Terzo  settore  territorialmente
rappresentativi in materia di contrasto  alla  poverta',  le  regioni
adottano un Piano regionale per la lotta alla poverta', ovvero  altro
atto  di  programmazione  regionale   dei   servizi   necessari   per
l'attuazione del ReI come livello  essenziale  delle  prestazioni,  a
valere sulle  risorse  di  cui  al  presente  decreto,  eventualmente
integrate  con  risorse  proprie,  ovvero  afferenti   ai   Programmi
operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di  investimento
europei.  Il  Piano  regionale,  ovvero  l'atto   di   programmazione
regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti  su
base triennale  del  sistema  di  interventi  e  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta' finanziabili a valere sulla quota servizi del
Fondo Poverta'.