Art. 2 Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 1. E' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018. 2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Poverta' e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. 3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla poverta', ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta' finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Poverta'.