Art. 4 Servizi per l'accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI 1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di cui al all'art. 2, comma 3. 2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, e basati sui seguenti indicatori, a ciascuno dei quali e' attribuito il medesimo peso: a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'annualita' precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 e' utilizzato il dato dei beneficiari del SIA nell'annualita' 2017; b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di poverta' assoluta, stimata applicando alla popolazione regionale l'incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat piu' recenti disponibili a tale livello; c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di grave deprivazione materiale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili; d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio di poverta', secondo i dati Istat piu' recenti disponibili; e) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili. 3. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le somme attribuite per l'annualita' 2018, sulla base di tali quote percentuali regionali, al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione sono indicate nella Tabella 2, sezione a), che costituisce anch'essa parte integrante del presente decreto. 4. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei quali e' attribuito il medesimo peso: a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualita' precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 e' utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018; b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili. 5. Le regioni possono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera a) non puo' pesare meno del trenta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento. 6. Entro la medesima data di cui al comma 5, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso e' necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6. 7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 6, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, con le finalita' del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. 8. Alle finalita' di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il complesso delle risorse assegnate agli ambiti territoriali di ciascuna regione, inclusivo delle risorse di cui al presente comma riferite al 2018, e' indicato nella Tabella 2, sezione b), che costituisce parte integrante del presente decreto. 9. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la Banca dati ReI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. All'attuazione della Banca dati ReI si procede secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017. 10. Alla rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui al presente articolo, si procede nelle modalita' previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016. All'erogazione delle risorse nelle annualita' 2019 e 2020 si procede sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalita' individuate nei decreti di riparto.