Art. 4 
 
                Servizi per l'accesso, la valutazione 
                 e i progetti personalizzati del ReI 
 
  1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono  destinate
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di  contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo  n.
147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire
l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5  e  6  del
medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e
secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art.  2,  comma
1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di  cui
al all'art. 2, comma 3. 
  2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso
degli  ambiti  territoriali  di  ogni  regione  secondo   i   criteri
individuati nel Piano di cui  all'art.  2,  comma  1,  e  basati  sui
seguenti indicatori, a ciascuno dei quali e' attribuito  il  medesimo
peso: 
  a) quota  regionale  sul  totale  nazionale  dei  nuclei  familiari
beneficiari del ReI nell'annualita' precedente a quella del  riparto,
secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il  2018  e'  utilizzato  il
dato dei beneficiari del SIA nell'annualita' 2017; 
  b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione
di poverta' assoluta, stimata applicando alla  popolazione  regionale
l'incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat piu'
recenti disponibili a tale livello; 
  c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione
di grave deprivazione materiale, secondo i dati  Istat  piu'  recenti
disponibili; 
  d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio  di
poverta', secondo i dati Istat piu' recenti disponibili; 
  e) quota  di  popolazione  regionale  residente  sul  totale  della
popolazione nazionale, secondo i dati Istat piu' recenti disponibili. 
  3. Le quote regionali di riparto delle somme  di  cui  al  presente
articolo, in percentuale del totale nazionale,  ottenute  secondo  la
metodologia di cui al comma 2, sono indicate  nella  Tabella  1,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente   decreto.   Le   somme
attribuite  per  l'annualita'  2018,  sulla  base   di   tali   quote
percentuali regionali, al  complesso  degli  ambiti  territoriali  di
ciascuna regione sono indicate  nella  Tabella  2,  sezione  a),  che
costituisce anch'essa parte integrante del presente decreto. 
  4. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali
con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
le quote  di  riparto  tra  gli  ambiti  della  stessa  regione  sono
determinate sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei  quali
e' attribuito il medesimo peso: 
  a) quota  di  nuclei  beneficiari  del  ReI  residenti  nell'ambito
territoriale   sul   totale   regionale   dei   nuclei    beneficiari
nell'annualita' precedente  a  quella  del  riparto,  secondo  quanto
comunicato  dall'INPS.  Per  il  2018  e'  utilizzato  il  dato   dei
beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018; 
  b) quota di  popolazione  residente  nell'ambito  territoriale  sul
totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat piu' recenti
disponibili. 
  5. Le regioni possono comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede
di Conferenza Unificata sullo schema del  presente  decreto,  criteri
ulteriori ai fini della  successiva  attribuzione  delle  risorse  da
parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali  di  rispettiva
competenza. In ogni  caso,  nel  calcolo  della  quota  attribuita  a
ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera a)  non  puo'
pesare meno del trenta per cento del totale e l'indicatore di cui  al
comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento. 
  6. Entro la medesima data di cui al comma  5,  le  regioni  possono
richiedere al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  il
versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione.
In tal caso e' necessario che la regione integri la quota servizi del
Fondo Poverta' con risorse proprie destinate alle medesime  finalita'
di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di  contrasto
alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse  attribuite  alla
regione a seguito di  riparto  di  fondi  nazionali,  cosi'  come  le
risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.  La
regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle
risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli  ambiti
territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi
5 e 6. 
  7. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  procede
all'erogazione delle risorse agli  ambiti  territoriali  di  ciascuna
regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma  6,  una  volta
valutata, entro trenta giorni  dal  ricevimento,  la  coerenza  dello
schema del Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione, di cui
all'art. 2, comma 3, con le finalita'  del  Piano  nazionale  di  cui
all'art. 2, comma 1. 
  8. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  concorrono  le
risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione»
riferito all'obiettivo tematico della lotta  alla  poverta'  e  della
promozione dell'inclusione sociale in coerenza con  quanto  stabilito
nell'Accordo  di  Partenariato  2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi
strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le  risorse
gia' assegnate agli ambiti  territoriali  per  il  periodo  2017-2019
mediante l'avviso  pubblico  n.  3  del  2016  adottato  con  decreto
direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del  direttore  generale  della
Direzione generale  per  l'inclusione  e  le  politiche  sociali  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Il  complesso  delle
risorse assegnate  agli  ambiti  territoriali  di  ciascuna  regione,
inclusivo delle risorse di cui al presente comma riferite al 2018, e'
indicato  nella  Tabella  2,  sezione  b),  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  9. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui  al  presente
articolo avviene mediante la Banca dati ReI, alimentata dagli  ambiti
territoriali,  eventualmente  per  il  tramite  dei  comuni  che   li
compongono, con informazioni, per  ciascun  nucleo  familiare,  sulla
valutazione multidimensionale,  sui  progetti  personalizzati,  sugli
esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con
informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi,
incluse le professionalita'  impiegate.  All'attuazione  della  Banca
dati ReI si procede secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 9,
del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  10. Alla rendicontazione delle  spese  effettuate  a  valere  sulle
risorse di cui al  presente  articolo,  si  procede  nelle  modalita'
previste per le  risorse  gia'  assegnate  agli  ambiti  territoriali
afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9,  e,  in  particolare,
secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n.  3  del
2016. All'erogazione delle risorse nelle annualita' 2019  e  2020  si
procede sulla base dello stato di avanzamento  della  rendicontazione
della spesa secondo modalita' individuate nei decreti di riparto.