Art. 5 
 
       Interventi e servizi in favore di persone in condizione 
                 di poverta' estrema e senza dimora 
 
  1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art.  3,  comma  2,
lettera b), per persone in condizione di  poverta'  estrema  e  senza
dimora si intendono le persone che: 
  a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; 
  b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; 
  c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di  lunga  durata,
per persone senza dimora; 
  d) sono in procinto di uscire da strutture di  protezione,  cura  o
detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. 
  2.  Le  somme  di  cui  al  presente  articolo  sono  destinate  al
finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone
di cui al comma 1, individuati  nelle  «Linee  di  indirizzo  per  il
contrasto alla grave emarginazione  adulta  in  Italia»,  oggetto  di
accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015,  secondo
le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l'adozione di ulteriori
indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 147 del  2017.  E'  in  ogni  caso  assicurata
priorita' all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di
interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di  cui
alle «Linee di indirizzo per il contrasto  alla  grave  emarginazione
adulta in Italia»,  in  cui  i  servizi  si  orientano  a  garantire,
nell'ambito  della  progettazione  personalizzata,  un  percorso   di
accompagnamento  verso  l'autonomia  della  persona  senza  dimora  a
partire  dalla  messa  a  disposizione  di  una  adeguata   soluzione
alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo  degli
interventi e  delle  sperimentazioni  in  materia  di  housing  first
possono essere adottate dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Comitato per  la  lotta  alla  poverta',  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  3. La programmazione territoriale degli utilizzi delle  risorse  di
cui al presente articolo e' effettuata nel  Piano  regionale,  ovvero
nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto
delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al  comma  8
del  presente  articolo.  Le  regioni  possono  delegare  ai   comuni
capoluogo  delle  citta'  metropolitane  di  cui  al   comma   4   la
presentazione di apposito atto di  programmazione  per  la  quota  di
competenza. 
  4. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite  per  il  50
per cento ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui  sono
presenti piu' di 1.000 persone senza dimora secondo  i  piu'  recenti
dati Istat e per il 50 per cento  in  favore  delle  regioni  per  il
successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali
quote  sono  ripartite  ai   singoli   enti   in   proporzione   alla
distribuzione territoriale delle persone senza dimora,  come  stimata
sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla  Tabella  3,
sezioni a) e  b),  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale  una  somma
fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. 
  5. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle  medesime,
trasferiscono le risorse  agli  ambiti  territoriali  di  competenza,
selezionati   ai   sensi   del   comma   7,   entro sessanta   giorni
dall'effettivo versamento delle risorse da parte  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Le regioni  possono  richiedere  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro  trenta  giorni
dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata  sullo  schema
del  presente  decreto,   il   versamento   della   quota   regionale
direttamente agli ambiti territoriali selezionati. 
  6. Fatto salvo l'eventuale aggiornamento dell'indagine Istat  sulle
persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del  Piano
di cui all'art. 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del  presente
articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020. 
  7. Considerato che la presenza di senza dimora e' concentrata nelle
grandi aree urbane e che, per ragioni  di  efficienza  ed  efficacia,
appare necessaria la presenza di una certa densita' del  fenomeno  al
fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee  di
indirizzo di cui al comma 2, fermo restando che, laddove il  fenomeno
sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in  favore  delle
persone in condizione di poverta'  estrema  a  valere  sulle  risorse
ordinarie, incluse quelle di cui all'art. 4, le regioni  procedono  a
selezionare un numero limitato di  ambiti  territoriali,  previamente
identificati sulla base della particolare concentrazione  rilevata  o
stimata di persone  senza  dimora,  ai  quali  ripartire  le  risorse
assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al  riparto
gli  ambiti  territoriali  in  cui  la  popolazione   residente   sia
complessivamente inferiore a 70 mila unita', a meno  che  nell'ambito
non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti.  E'  fatta
salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto
al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito
escluso ai sensi del periodo precedente,  di  un  numero  di  persone
senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti  inclusi  nel
riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro  assegnata
possono essere indicati nel  Piano  regionale,  ovvero  nell'atto  di
programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in  tal  senso,
essi sono  comunque  comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli
ambiti medesimi. 
  8. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  concorrono  le
risorse afferenti al PON «Inclusione» e al  Programma  operativo  del
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e,  in  particolare,  le
risorse gia' assegnate ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane
e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n.
4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n.  256  del  3  ottobre
2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione
e le politiche sociali del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  9. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  procede
all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4,  una  volta
valutata, entro trenta giorni  dal  ricevimento,  la  coerenza  dello
schema del Piano regionale o  dell'atto  di  programmazione,  di  cui
all'art. 2,  comma  3,  ovvero,  in  caso  di  delega,  dell'atto  di
programmazione del comune capoluogo della citta'  metropolitana,  con
le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. 
  10. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al  presente
articolo  avviene  mediante  la  costituzione  di  apposita   sezione
nell'ambito della Banca dati ReI. 
  11. Alla rendicontazione sull'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al
presente  articolo  si  procede  secondo  modalita'  individuate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'erogazione  delle
risorse nelle  annualita'  2019  e  2020  si  procedera'  secondo  le
modalita' individuate ai sensi dell'art. 4, comma 10.