Art. 5 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora 1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. 2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. E' in ogni caso assicurata priorita' all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di housing first possono essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 3. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui al comma 4 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. 4. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati Istat e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), che costituisce parte integrante del presente decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. 5. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi del comma 7, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati. 6. Fatto salvo l'eventuale aggiornamento dell'indagine Istat sulle persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all'art. 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020. 7. Considerato che la presenza di senza dimora e' concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, appare necessaria la presenza di una certa densita' del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo di cui al comma 2, fermo restando che, laddove il fenomeno sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in favore delle persone in condizione di poverta' estrema a valere sulle risorse ordinarie, incluse quelle di cui all'art. 4, le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unita', a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. E' fatta salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in tal senso, essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi. 8. Alle finalita' di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON «Inclusione» e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse gia' assegnate ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale o dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta' metropolitana, con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. 10. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito della Banca dati ReI. 11. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalita' individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'erogazione delle risorse nelle annualita' 2019 e 2020 si procedera' secondo le modalita' individuate ai sensi dell'art. 4, comma 10.