Art. 8 Presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo, istruttoria e concessione delle agevolazioni 1. I soggetti proponenti, nei termini stabiliti dall'Accordo di innovazione per la Space Economy, devono presentare al Soggetto gestore le domande di agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo unitamente alla documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione deve essere presentata secondo le modalita' che saranno indicate nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 7, comma 2. 2. Alla data di presentazione dei singoli progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente puo' far riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle societa' che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento. In tale ultimo caso, il soggetto proponente e' tenuto a presentare unitamente ai singoli progetti di ricerca e sviluppo una specifica lettera di patronage con la quale la societa' partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato. 3. Il Soggetto gestore, previa verifica della coerenza dei singoli progetti di ricerca e sviluppo presentati rispetto alla proposta progettuale, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica secondo le modalita' stabilite all'art. 9, comma 3, del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative. 4. A conclusione delle attivita' istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero, che procede, in caso di esito positivo delle predette risultanze, alla concessione delle agevolazioni.