Art. 3 Delega di funzioni in materia di politiche per i minori 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore dei minori. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. 3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1988, n. 269, nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38. 4. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.