(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                 CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE 
                       ECONOMICA E FINANZIARIA 
                  Decisione del Consiglio nazionale 
            dell'Ordine dei giornalisti del 6 giugno 2018 
 
    1)  Il   giornalista   riferisce   correttamente,   cioe'   senza
alterazioni e omissioni che ne modifichino il  vero  significato,  le
informazioni di cui  dispone.  L'obbligo  sussiste  anche  quando  la
notizia riguardi il suo editore o il referente politico  o  economico
dell'organo di informazione. 
    2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui  dispone
rivolgendosi a piu' fonti affidabili. 
    3) Il giornalista puo'  utilizzare  o  diffondere  esclusivamente
nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni  economiche
e finanziarie riservate di cui sia  venuto  a  conoscenza.  Non  puo'
utilizzarle  o  diffonderle  per  finalita'  connesse   al   profitto
personale o di terzi, ne' puo' influenzare o cercare  di  influenzare
l'andamento  del  mercato,   diffondendo   elementi   o   circostanze
subordinati agli interessi propri o di terzi. 
    4) Il giornalista non  puo'  diffondere  notizie  che  contengano
valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari  sul  cui
andamento  abbia  in  qualunque  modo  un   significativo   interesse
finanziario, ne' puo' vendere o acquistare  titoli  di  cui  si  stia
occupando professionalmente o sia stato gia' incaricato di occuparsi. 
    5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni,
vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o  enti
pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia  o
ledere la sua credibilita' e dignita' professionale. 
    6) Il giornalista  non  assume  incarichi  e  responsabilita'  in
contrasto  con  l'esercizio  autonomo  della  professione,  ne'  puo'
prestare  nome,  voce  e  immagine   per   iniziative   pubblicitarie
incompatibili con la credibilita'  e  autonomia  professionale.  Sono
consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe  iniziative  volte  a
fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o
comunque prive di carattere speculativo. 
    7) Il giornalista, tanto piu' se  ha  responsabilita'  direttive,
deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla  proprieta'
editoriale  dell'organo  di  informazione  e  sull'identita'  e   gli
eventuali  interessi  di  cui  siano  portatori  i  suoi  analisti  e
commentatori anche esterni  in  relazione  allo  specifico  argomento
della notizia. In particolare va ricordato  chi  e'  l'editore  della
testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che
direttamente lo riguardino o possano  in  qualche  modo  favorirlo  o
danneggiarlo. 
    8) Se il giornalista redige un servizio  con  raccomandazioni  di
investimento, oltre ad indicare la propria identita', deve citare  le
fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di  fonti
confidenziali. 
    I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni,  stime,
opinioni. Le previsioni e  gli  obiettivi  di  prezzo  devono  essere
presentati come tali e devono essere indicate le  principali  ipotesi
elaborate nel formularli o nell'utilizzarli. 
    Il  giornalista  deve  astenersi   dal   redigere   servizi   con
raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o  emittenti,
connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate. 
    E'  tenuto  agli  ulteriori  obblighi  informativi  previsti  nel
regolamento delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che  rientra  nella
figura di «esperto», come ivi definita all'art. 1. 
    9) Se un giornalista  presenta  raccomandazioni  di  investimento
elaborate da terzi, deve fornire  piena  informazione  sull'identita'
degli  autori  e  rispettare  nella  sostanza  il   contenuto   delle
raccomandazioni stesse. 
    Se pubblica una sintesi o un estratto di una  raccomandazione  di
investimento  elaborata  da  terzi,  oltre  a  citare  le  fonti,  il
giornalista e' tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e  a
fare rinvio al testo originale. 
    Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o  conflitti
di interesse propri o dell'autore della  raccomandazione,  se  a  lui
conosciuti. 
    Se pubblica con  modifiche  sostanziali  una  raccomandazione  di
investimento elaborata da terzi, il giornalista  e'  anche  tenuto  a
segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse,
agli obblighi di cui al punto 8. 
    10) Il giornalista e le testate assicurano, con  ogni  mezzo,  la
diffusione  della  presente  Carta   dei   doveri   dell'informazione
economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi  in
materia di abusi di mercato. 
    11)  La  violazione  di  queste  regole  integranti  lo   spirito
dell'art.  2  della  legge  3  febbraio   1963,   n.   69,   comporta
l'applicazione delle norme contenute  nel  titolo  III  della  citata
legge.