Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale nei seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque  imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili; 
    b) mancata presentazione della prima richiesta  di  erogazione  a
stato  avanzamento   entro   centoventi   giorni   dalla   data   del
provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    c)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 5, comma  6,  lettera  e).  La  realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; 
    d) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art.  5,  comma  9,  del  codice
ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di
investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della medesima  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il  Ministero  di
valutare,  nel  caso  di  apertura   nei   confronti   del   soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la
compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del
programma di investimento agevolato; 
    f)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma  1,  il
soggetto beneficiario non ha diritto alle  quote  residue  ancora  da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura parziale nei seguenti casi: 
    a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.
5, comma 6, lettera f); 
    b) cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' economica  a  cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni
meno sviluppate, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    c) cessione, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita'
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati
dal presente decreto; 
    d) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di
erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della  capacita'  produttiva
oggetto del programma di  investimento  che  alteri  la  natura,  gli
obiettivi o le  condizioni  di  attuazione  del  programma  agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari; 
    e) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso  in  cui  la
parte di investimenti realizzata risulti  organica  e  funzionale  si
procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati; 
    f)  mancata  istallazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di
investimento agevolato nei  termini  di  cui  all'art.  9,  comma  5,
purche'  la  parte  di  investimenti  realizzata  relativa  ai   beni
istallati risulti organica e funzionale; 
    g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimenti  realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale; 
    h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle  rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero. 
  4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: 
    a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)  e'  riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
al periodo in  cui  e'  stato  verificato  il  pieno  rispetto  degli
obblighi; 
    b) nei casi  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  e'  riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il  pieno  rispetto
degli obblighi ivi indicati; 
    c) nel caso di cui alla lettera g)  e'  riconosciuta  all'impresa
esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni  per
i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti; 
    d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato non restituita. 
  5. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale  o  parziale,  in  relazione  alla  natura  ed  entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi  previsti
agli articoli 10 e  11  e  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal
provvedimento di concessione.