Art. 14 Disposizioni finali 1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER ed e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. 2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del Regolamento GBER. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 538