Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del  presente  decreto  e'
comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER  ed
e' applicabile dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe  autorizzate
dalla Commissione europea. 
  2.  Il  Ministero  garantisce  l'adempimento  degli   obblighi   di
pubblicita' e informazione di cui all'art.  9  del  Regolamento  GBER
attraverso la  pubblicazione  delle  informazioni  ivi  indicate  sul
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di  relazioni  annuali
trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b),
del Regolamento GBER. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018 
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