Art. 9 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  erogate  dall'Agenzia  a  seguito  della
presentazione  di  richieste  da  parte  delle  imprese  beneficiarie
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento  per  un  importo  almeno
pari al  25  per  cento  dell'importo  complessivo  dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di  erogazione  che  puo'
essere riferita ad importo inferiore. Le  agevolazioni  sono  erogate
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato; 
    b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 
  2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  erogazione   e   di
rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare. 
  3. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve
essere  presentata,  pena  la  revoca   delle   agevolazioni,   entro
centoventi giorni dalla data del provvedimento di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5. 
  4. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  5,  comma  6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni  spettanti  sono  definite
sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via
definitiva. 
  5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato
costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini: 
    a) nel caso  in  cui  l'impresa  abbia  scelto  la  modalita'  di
erogazione mediante conto corrente vincolato, entro  sessanta  giorni
dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; 
    b) nel caso  in  cui  l'impresa  abbia  scelto  la  modalita'  di
erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla  data  di
presentazione della richiesta di erogazione. 
  6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate  nei  provvedimenti  di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione
delle domande  di  erogazione  e  provvede  a  erogare  le  quote  di
agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.