Art. 12 
 
           Rapporti con altri procedimenti dell'Autorita' 
 
  1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6  del  presente
Regolamento determina la sospensione dei  procedimenti  di  vigilanza
nonche' dei procedimenti di precontenzioso preordinati  all'emissione
di pareri non vincolanti in corso presso gli  Uffici  dell'Autorita',
aventi il medesimo oggetto. 
  2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi
di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei  casi  di
cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo. 
  3. In caso di precontenzioso preordinato  all'emissione  di  parere
vincolante, non si da' luogo all'esercizio dei  poteri  di  cui  agli
articoli 3 e 6 del presente Regolamento.