Art. 12 Rapporti con altri procedimenti dell'Autorita' 1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonche' dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell'Autorita', aventi il medesimo oggetto. 2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo. 3. In caso di precontenzioso preordinato all'emissione di parere vincolante, non si da' luogo all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento.