(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI  SINDACALI  DEGLI  ENTI  DEL
  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 (ART. 1,
  COMMA 170, LEGGE 23 DICEMBRE  2005  N.  266  E  ART.  1,  COMMA  3,
  DECRETO-LEGGE N. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012,  N.
  213). 
 
    1. Un rilevante momento delle attivita' delle  sezioni  regionali
di controllo della Corte dei  conti  e'  costituito  dalle  verifiche
effettuate sugli enti dei servizi sanitari  regionali  attraverso  le
relazioni-questionario redatte dai collegi sindacali di  detti  enti,
sulla base di linee guida predisposte dalla sezione delle autonomie. 
    Con le presenti linee guida,  relative  al  bilancio  d'esercizio
2017, si opera l'annuale revisione dei precedenti documenti  adottati
per la relazione sopra richiamata, secondo quanto previsto  dall'art.
1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174. 
    Si tratta di un collaudato modello  di  controllo,  basato  sulla
sinergica collaborazione tra la Corte  dei  conti  e  gli  Organi  di
controllo  interno.  Lo  strumento  del  questionario  consente  alle
sezioni regionali e agli  organi  di  revisione  di  disporre  di  un
percorso  di  verifica  uniforme,  che  pone   in   rilievo   aspetti
particolarmente significativi della  gestione  degli  enti  sanitari,
caratterizzata da elevata complessita' e di  grande  incidenza  sulla
finanza pubblica. Resta impregiudicata, ovviamente,  la  possibilita'
di ulteriori approfondimenti istruttori ove ritenuto  necessario  per
il compiuto esercizio della funzione di controllo. 
    2. Nel rinviare a  quanto  gia'  ripetutamente  illustrato  nelle
precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si  ispirano  le
linee guida (vd., in particolare, le linee guida approvate  con  del.
Sez. Aut. n. 18/2010), si rammenta che  il  citato  decreto-legge  n.
174/2012 ha anche attribuito maggior incisivita' a  questa  modalita'
di verifica, con la previsione dell'eventualita'  di  un  blocco  dei
programmi di spesa  causativi  di  squilibri  finanziari  degli  enti
locali e sanitari (art. 1, comma 7, con riferimento  a  programmi  di
spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza  della
relativa sostenibilita' finanziaria). Sul punto e' stato chiarito che
«Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in  questione  (da
ritenere di stretta  interpretazione,  non  applicabile  ne'  in  via
analogica, ne' in  via  estensiva),  e  cioe'  mancata  copertura  di
programmi di spesa  o  insussistenza  della  relativa  sostenibilita'
finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo"
sancito dall'art. 7, comma 7  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da  una
consolidata     giurisprudenza     costituzionale»      (del.      n.
15/SEZAUT/2012/INPR). 
    3. Le presenti linee guida, come  per  il  passato,  assumono  la
forma di relazione-questionario e si  pongono,  sostanzialmente,  nel
segno della  continuita'  con  i  criteri  seguiti  nelle  precedenti
edizioni. 
    Gli aggiornamenti per il bilancio 2017 hanno, come  di  consueto,
recepito   le   novita'   introdotte   dal   legislatore;   peraltro,
un'attenzione particolare e' stata quest'anno  prestata  al  riordino
del questionario nel suo complesso, cio' al fine di seguire  un  iter
logico  che  risulti  piu'  congruente  rispetto  alle  finalita'  di
controllo esercitate dalle sezioni regionali della Corte dei conti. 
    Continua, inoltre, l'impegno, gia' avviato negli anni precedenti,
di ridurre gli oneri informativi a  carico  delle  Amministrazioni  e
degli organi interni di controllo.  Per  quanto  possibile,  infatti,
nella revisione dei quesiti si e' avuto cura di evitare  di  chiedere
notizie gia'  contenute  in  specifiche  banche  dati  pubbliche:  in
quest'ottica, in particolare, si segnala che sono stati  soppressi  i
quadri relativi al conto economico  ed  allo  stato  patrimoniale  in
quanto le stesse informazioni sono attualmente reperibili in OpenBDAP
(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Sanita/Pagine/def
ault.aspx). 
    Con riferimento alle eventuali partecipazioni degli enti sanitari
in altri organismi, resta il prospetto gia' in passato  semplificato,
in quanto, a seguito delle intese intercorse tra Corte  dei  conti  e
MEF -  Dipartimento  del  Tesoro,  i  dati  relativi  agli  organismi
partecipati sono acquisiti dalla  Banca  dati  gestita  dal  predetto
Dipartimento, adeguata anche alle esigenze  istruttorie  della  Corte
dei conti. 
    Peraltro, coerentemente a quanto gia' rappresentato nella del. n.
10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le  relazioni  dei  collegi  dei
revisori dei conti sui rendiconti  delle  regioni  e  delle  province
autonome - esercizio 2017) si sottolinea come  la  correttezza  e  la
tempestivita' dei flussi informativi in BDAP  e  nelle  altre  banche
dati pubbliche, abbiano un rilievo  non  meramente  statistico.  Tali
banche dati, infatti, per la realizzazione e  la  manutenzione  delle
quali si impiegano ingenti risorse, sono strumenti di monitoraggio  e
controllo ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  le
informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di  politica
finanziaria. 
    In questa prospettiva, occorre ulteriormente valorizzare il ruolo
e l'attivita'  svolta  dagli  Organi  di  revisione  contabile  anche
chiedendo loro  di  verificare  la  coerenza  dei  dati  presenti  in
OpenBDAP con quanto risultante dai  documenti  contabili  tenuti  e/o
approvati  dall'ente,  nonche'  che  i   canali   informativi   sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla
competente  struttura  dell'ente  la  necessita'   di   inserire   le
informazioni mancanti o errate. 
    Inoltre, al fine di fornire  alla  sezioni  regionali  un  quadro
informativo completo e ridurre l'eventualita' di ulteriori  richieste
istruttorie, si chiede ai Collegi sindacali di allegare  alla  e-mail
di trasmissione  del  questionario  anche  la  Nota  integrativa,  la
Relazione sulla gestione e  il  Parere  del  collegio  sindacale  sul
bilancio d'esercizio. 
    4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito: 
      istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario; 
      indice; 
      dati generali identificativi dell'ente, dimensione  demografica
e strutture di ricovero; al riguardo si  segnala  l'esigenza  di  una
compilazione   corretta   e   completa   dei   dati    identificativi
(denominazione dell'ente, codice  fiscale,  regione  e  tipologia  di
ente); 
      la  parte  prima  (domande  preliminari)  reca  quesiti  i  cui
elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle  sezioni
regionali; 
      la parte seconda contiene domande e  prospetti  riguardanti  la
situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative
del bilancio, con approfondimenti su temi particolari. 
    Tra   le    componenti    negative,    i    quesiti    riguardano
specificatamente: A) Acquisti di  beni  e  servizi;  B)  Acquisti  di
prestazioni da operatori  privati;  C)  Assistenza  farmaceutica;  D)
Personale; E) Sistemi di controllo dei costi. 
    Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare
la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del  modello
C.E., quinta comunicazione tramite NSIS al Ministero della  salute  e
del modello allegato alla nota integrativa; 
      la parte terza  contiene  domande  e  prospetti  relativi  alla
situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari. 
    Relativamente allo  stato  patrimoniale,  distinto  in  attivo  e
passivo, i quesiti riguardano: A) Immobilizzazioni; B) Rimanenze;  C)
Crediti; D) Utile o perdita; E) Fondi rischi ed oneri; F) Debiti. 
    Ai compilatori  del  questionario  si  chiede  di  verificare  la
conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del  modello
allegato alla nota integrativa e del modello  inviato  al  NSIS.  Per
quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (Parte Terza  -
Stato Patrimoniale Attivo - Immobilizzazioni, pag. 17, punto 10),  si
chiede l'elenco degli organismi partecipati dall'ente,  la  quota  di
partecipazione  e  la  verifica  della  coerenza  delle  informazioni
allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati
del MEF - Dipartimento del Tesoro; 
      chiudono le attestazioni finali,  distinte  a  seconda  che  la
relazione - questionario sia stata redatta  dal  Collegio  sindacale,
per  gli  enti  dei  servizi  sanitari   regionali,   o   dal   Terzo
certificatore, per la Gestione sanitaria  accentrata,  ove  istituita
(art. 22, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011); 
      in calce  al  documento  sono  previsti  fogli  di  lavoro  per
eventuali  annotazioni,  ove  i  compilatori   ritengano   necessarie
ulteriori precisazioni,  non  riportabili  nello  schema  cosi'  come
predisposto. 
    5. Per  quanto  riguarda  gli  enti  assoggettati  al  controllo,
restano  quelli  gia'  individuati   con   riferimento   ai   bilanci
d'esercizio a partire dal 2012 e cioe': 
      Azienda sanitaria locale; 
      Azienda ospedaliera; 
      Policlinici universitari; 
      Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
      Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
      Gestioni sanitarie accentrate; 
      Ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali. 
    6. Le sezioni di controllo con sede nelle regioni  e  province  a
statuto speciale,  ove  ne  ricorra  l'esigenza,  potranno  apportare
integrazioni e modifiche  ai  questionari  che  tengano  conto  delle
peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita'
con questa conferenti,  fermo  restando  l'inoltro  dei  questionari,
compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti ai fini dell'alimentazione  della  banca  dati  degli
enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello
nazionale. 
    Resta comunque facolta' delle sezioni regionali effettuare  tutti
gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari. 
    7. Per consentire la  gestione  informatica  dei  questionari  ed
evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile: 
      a)  utilizzare  esclusivamente   il   file   del   questionario
reperibile sul sito istituzionale della Corte dei  conti,  mantenendo
il formato originale per l'invio (in particolare, il  file  non  deve
essere convertito in  formati  immagine,  ma  utilizzato  cosi'  come
scaricato); 
      b)   nominare   il   file   secondo   il   seguente   criterio:
17_regione_nome  azienda  (esempio:   17_Veneto_azienda   ospedaliera
Padova); 
      c) inviare il questionario  unicamente  per  posta  elettronica
all'indirizzo della sezione regionale territorialmente competente, e,
contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato:
documentazione.serviziosanitario@corteconti.it; 
      d) nel caso in cui a seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla
sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente
inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario
inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta
elettronica  sopra  indicato;  le  sezioni  regionali  verificheranno
l'esecuzione dell'adempimento.