Art. 8 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. La presente ordinanza trova  applicazione  anche  alle  funzioni
tecniche  assegnate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, purche' a tale data: 
    a) in caso di appalti di opere, non  siano  conclusi  i  relativi
lavori; 
    b) in caso  di  appalti  di  servizi  e/o  forniture,  non  siano
concluse le procedure di scelta del contraente.