Art. 8 Disposizione transitoria 1. La presente ordinanza trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, purche' a tale data: a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori; b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.