Art. 2 
 
Comunicazione degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica
  titolare  di  A.I.C.  spettanti  a  ciascuna  regione  e  provincia
  autonoma. 
 
  1. Gli importi a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare
di A.I.C. spettanti a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,  come
riportati  all'allegato   1-bis,   sono   comunicati   al   Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute,  con  le
modalita' di cui all'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, citato nelle premesse.