Art. 2 Comunicazione degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. 1. Gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, come riportati all'allegato 1-bis, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, citato nelle premesse.