Art. 3 Altre convenzioni 1. Gli atti di convenzione diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2 sono stipulati nel rispetto dei principi generali della presente direttiva e delle disposizioni in materia di appalti pubblici dettate dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e riportano, in quanto compatibili, i contenuti minimi indicati all'art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma.