Art. 3 
 
                          Altre convenzioni 
 
  1. Gli atti di convenzione diversi da quelli di cui agli articoli 1
e 2 sono stipulati nel rispetto dei principi generali della  presente
direttiva e delle disposizioni in materia di appalti pubblici dettate
dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.  50  e  riportano,  in
quanto compatibili, i contenuti minimi indicati all'art. 1, comma  3,
ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c),  d)  ed  e)  del
medesimo comma.