(STATUTO-art. 10)
 
                               Art. 10 
              Funzioni del Consiglio di amministrazione 
 
    1) Spettano al Consiglio di amministrazione i piu'  ampi  poteri,
tanto di ordinaria quanto di straordinaria  amministrazione,  per  il
governo dell'Universita'. Il Consiglio  di  amministrazione  delibera
gli  atti  fondamentali  di  governo  dell'Universita',  al  fine  di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 
    2) Il Consiglio di amministrazione cura  la  gestione  economica,
finanziaria  e  patrimoniale  dell'Universita'  e  ne   assicura   lo
svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del  Senato
accademico e dei Consigli di facolta' per ogni valutazione di  ordine
scientifico  e  didattico  e  le  competenze  proprie  del  direttore
generale. 
    3) Il Consiglio di amministrazione: 
      a.    delibera    l'indirizzo    generale    dello     sviluppo
dell'Universita' in  funzione  delle  finalita'  istituzionali  e  ne
delibera i relativi programmi; 
      b.  delibera,  sentito  il  parere   del   Senato   accademico,
l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; 
      c. delibera a  maggioranza  assoluta,  sentito  il  parere  del
Senato accademico, il presente Statuto e le sue modifiche secondo  le
norme vigenti; 
      d.  sentito  il  Senato  accademico,  delibera  il  Regolamento
didattico di Ateneo; 
      e. delibera ogni altro Regolamento dell'Universita'; 
      f.  nomina  il  Rettore  tra  i   professori   universitari   o
personalita'  di  riconosciuto  valore  scientifico,   culturale   ed
accademico; 
      g. nomina i membri del Senato accademico; 
      h. nomina il Direttore generale; 
      i. nomina i componenti del Nucleo di valutazione  di  Ateneo  e
dei componenti del Presidio della qualita' di Ateneo; 
      j. nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti; 
      k. nomina i Presidi delle facolta'; 
      l. nomina i direttori di Dipartimento; 
      m. approva i ruoli organici del personale docente,  approva  le
chiamate  dei  professori,  ivi  compresi  quelli  a   contratto,   i
ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici,  esperti  della
materia,  su  proposta  del  Senato  accademico  e   delle   facolta'
interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari  nei  loro
confronti pervenute dal Rettore; 
      n.    approva    i     ruoli     organici     del     personale
tecnico-amministrativo, sulla base  delle  esigenze  delle  strutture
didattiche,   scientifiche   ed   amministrative   e   ne   autorizza
l'assunzione su proposta del direttore generale,  il  quale  cura  il
reclutamento  del  personale  e  la  gestione  delle  risorse  umane,
materiali ed economico-finanziarie secondo quanto previsto  dall'art.
13, comma 2 lett. b) del presente Statuto; 
      o. delibera, su proposta del Senato  accademico,  l'istituzione
di nuove facolta',  Dipartimenti,  corsi  di  studio  ed  ogni  altra
iniziativa didattica e di ricerca prevista  dalla  normativa  vigente
ivi comprese quelle definite all'art. 4, commi 4  e  5  del  presente
Statuto; 
      p. definisce la Carta dei servizi, sentito il parere del Senato
accademico, ed il contratto con lo studente, ne cura  l'esecuzione  e
gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; 
      q. delibera, sentito il direttore generale, sull'ammontare  dei
contributi  a  carico  degli  studenti  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306; 
      r. delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa; 
      s. delibera l'istituzione di propri Centri di ricerca e  Centri
linguistici di Ateneo; 
      t. delibera, su proposta del Senato accademico, la  stipula  di
convenzioni per attivita' di ricerca con altre universita'  o  Centri
di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; 
      u. delibera il bilancio unico di Ateneo di previsione  annuale,
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale  ed  il  bilancio
unico di Ateneo d'esercizio predisposti dal direttore generale; 
      v. delibera il proprio Regolamento interno di funzionamento; 
      w. puo' affidare a singoli  componenti  del  Consiglio  stesso,
ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti,  compiti  istruttori,
consultivi e operativi; 
      x. determina eventuali  compensi  per  il  Presidente,  per  il
Rettore, per lo stesso Consiglio di amministrazione,  per  il  Senato
accademico, per il Collegio dei revisori dei conti, per il Nucleo  di
valutazione di Ateneo e per il direttore generale; 
      y. delibera l'attivazione di eventuali  sedi  decentrate  e  la
costituzione  di  sedi  all'estero,  nel  rispetto  della   normativa
vigente; 
      z.   delibera   su   ogni   altro   argomento   di    interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. 
    4) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza  dei
presenti. In caso di parita' di voti prevale  il  voto  espresso  dal
Presidente. Salvo quanto disposto dal presente Statuto,  le  riunioni
sono  valide  con  la  presenza  della  maggioranza  dei   componenti
effettivamente nominati. 
    5) Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due  volte
all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi  la  necessita',
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
    6) Il Consiglio di amministrazione  e'  convocato  almeno  cinque
giorni prima dell'adunanza mediante  l'invio  di  raccomandata  o  di
posta  elettronica.  In  caso  di  urgenza  l'adunanza  puo'   essere
convocata, mediante posta elettronica, con preavviso  di  almeno  tre
giorni prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono  contenere
l'ordine del giorno.