Art. 10 Funzioni del Consiglio di amministrazione 1) Spettano al Consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2) Il Consiglio di amministrazione cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato accademico e dei Consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico e le competenze proprie del direttore generale. 3) Il Consiglio di amministrazione: a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi; b. delibera, sentito il parere del Senato accademico, l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; c. delibera a maggioranza assoluta, sentito il parere del Senato accademico, il presente Statuto e le sue modifiche secondo le norme vigenti; d. sentito il Senato accademico, delibera il Regolamento didattico di Ateneo; e. delibera ogni altro Regolamento dell'Universita'; f. nomina il Rettore tra i professori universitari o personalita' di riconosciuto valore scientifico, culturale ed accademico; g. nomina i membri del Senato accademico; h. nomina il Direttore generale; i. nomina i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo e dei componenti del Presidio della qualita' di Ateneo; j. nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti; k. nomina i Presidi delle facolta'; l. nomina i direttori di Dipartimento; m. approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, su proposta del Senato accademico e delle facolta' interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei loro confronti pervenute dal Rettore; n. approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative e ne autorizza l'assunzione su proposta del direttore generale, il quale cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 lett. b) del presente Statuto; o. delibera, su proposta del Senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', Dipartimenti, corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica e di ricerca prevista dalla normativa vigente ivi comprese quelle definite all'art. 4, commi 4 e 5 del presente Statuto; p. definisce la Carta dei servizi, sentito il parere del Senato accademico, ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; q. delibera, sentito il direttore generale, sull'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306; r. delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; s. delibera l'istituzione di propri Centri di ricerca e Centri linguistici di Ateneo; t. delibera, su proposta del Senato accademico, la stipula di convenzioni per attivita' di ricerca con altre universita' o Centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; u. delibera il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale ed il bilancio unico di Ateneo d'esercizio predisposti dal direttore generale; v. delibera il proprio Regolamento interno di funzionamento; w. puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; x. determina eventuali compensi per il Presidente, per il Rettore, per lo stesso Consiglio di amministrazione, per il Senato accademico, per il Collegio dei revisori dei conti, per il Nucleo di valutazione di Ateneo e per il direttore generale; y. delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate e la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto della normativa vigente; z. delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. 4) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Salvo quanto disposto dal presente Statuto, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati. 5) Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 6) Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di posta elettronica. In caso di urgenza l'adunanza puo' essere convocata, mediante posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.