Art. 11 Rettore 1) Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori universitari o personalita' di riconosciuto valore scientifico, culturale ed accademico. 2) Il Rettore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. 3) Il Rettore: a. partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione dell'Universita' con diritto di voto; b. riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; c. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; e. rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; f. esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; g. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione; h. formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; i. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; j. vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; k. esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti; l. adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; m. firma insieme al Direttore generale i titoli di studio. 4) L'eventuale compenso del Rettore e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto.