(STATUTO-art. 13)
 
                               Art. 13 
                         Direttore generale 
 
    1) Il direttore generale sovrintende al funzionamento dei servizi
generali  di  carattere   amministrativo,   tecnico,   contabile   ed
ausiliario, e ne risponde  nei  confronti  degli  organi  di  governo
dell'Universita'. 
    2) In particolare, nell'ambito delle funzioni delineate nel comma
precedente, il direttore generale: 
      a. assicura il funzionamento complessivo  di  tutti  i  servizi
dell'Ateneo, curandone l'ordinaria amministrazione; 
      b. cura il reclutamento  del  personale  e  la  gestione  delle
risorse  umane,  materiali  ed  economico-finanziarie,  in  modo   da
assicurare le condizioni  per  il  piu'  efficace  svolgimento  delle
attivita' dell'Ateneo,  esercitando  autonomi  poteri  di  spesa  nei
limiti degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione  nel
bilancio di previsione; 
      c. formula pareri in  merito  all'ammontare  dei  contributi  a
carico degli studenti ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306; 
      d. dirige e coordina le risorse umane assegnate alle  strutture
amministrative, contabili e tecniche; 
      e.  impartisce  le  direttive  necessarie  ad   assicurare   la
realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita'; 
      f.  conferisce  incarichi  professionali  e  di  consulenza  ad
esperti di fiducia, anche esterni  all'Universita'  qualora  non  sia
possibile od opportuno provvedere con personale interno; 
      g. predispone, con il supporto degli uffici amministrativi,  il
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico  di
Ateneo di  previsione  triennale  ed  il  bilancio  unico  di  Ateneo
d'esercizio; 
      h. formula proposte agli organi di governo anche ai fini  della
elaborazione  di  programmi,  di  direttive  e  di  progetti  e  cura
l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze; 
      i. firma con il Rettore  i  titoli  di  studio  e  rilascia  le
relative certificazioni; 
      j.  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  le   procedure
organizzative per l'applicazione delle  disposizioni  concernenti  la
sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali; 
      k.  opera,  inoltre,   sulla   base   di   specifiche   deleghe
conferitegli dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 
    3) Il direttore generale cura il coordinamento e la  supervisione
degli uffici di immatricolazione e degli sportelli  di  contatto  con
gli studenti e svolge, compatibilmente con le previsioni del presente
Statuto, le funzioni che gli sono attribuite  dalle  disposizioni  di
legge e dai regolamenti ministeriali. 
    4) Il direttore  generale  e'  incaricato,  previa  delibera  del
Consiglio di amministrazione, con contratto  di  diritto  privato  di
durata non inferiore ai tre  anni  e  non  superiore  a  cinque  anni
rinnovabili, tra persone dotate di adeguato curriculum professionale.
Il  contratto  stesso  definisce  ulteriori  diritti  e  doveri   del
direttore generale e il relativo trattamento economico. 
    5) Il direttore generale partecipa di  diritto  al  Consiglio  di
amministrazione ed al Senato accademico, senza diritto di voto. 
    6) L'eventuale compenso del direttore generale e' determinato  ai
sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto.