Art. 13 Direttore generale 1) Il direttore generale sovrintende al funzionamento dei servizi generali di carattere amministrativo, tecnico, contabile ed ausiliario, e ne risponde nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. 2) In particolare, nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il direttore generale: a. assicura il funzionamento complessivo di tutti i servizi dell'Ateneo, curandone l'ordinaria amministrazione; b. cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, in modo da assicurare le condizioni per il piu' efficace svolgimento delle attivita' dell'Ateneo, esercitando autonomi poteri di spesa nei limiti degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio di previsione; c. formula pareri in merito all'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306; d. dirige e coordina le risorse umane assegnate alle strutture amministrative, contabili e tecniche; e. impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita'; f. conferisce incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Universita' qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno; g. predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale ed il bilancio unico di Ateneo d'esercizio; h. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze; i. firma con il Rettore i titoli di studio e rilascia le relative certificazioni; j. propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali; k. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 3) Il direttore generale cura il coordinamento e la supervisione degli uffici di immatricolazione e degli sportelli di contatto con gli studenti e svolge, compatibilmente con le previsioni del presente Statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali. 4) Il direttore generale e' incaricato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguato curriculum professionale. Il contratto stesso definisce ulteriori diritti e doveri del direttore generale e il relativo trattamento economico. 5) Il direttore generale partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione ed al Senato accademico, senza diritto di voto. 6) L'eventuale compenso del direttore generale e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto.