(STATUTO-art. 16)
 
                               Art. 16 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1) Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n.  165/2001  e'
istituito presso l'Universita' telematica IUL il  Comitato  unico  di
garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro  le  discriminazioni  (CUG).  Detto  Comitato  ha
composizione paritetica ed e' formato da un componente  designato  da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
a livello di amministrazione e da un pari  numero  di  rappresentanti
dell'Ateneo.  Il  presidente  del  Comitato  unico  di  garanzia   e'
designato dall'Universita'. 
    2)  Il  Comitato  unico  di  garanzia  ha  compiti   propositivi,
consultivi  e  di  verifica;  contribuisce  all'ottimizzazione  della
produttivita'  del  lavoro,  proponendo  iniziative   finalizzate   a
migliorare l'efficienza delle  prestazioni;  promuove  l'adozione  di
misure volte a realizzare un ambiente di  lavoro  caratterizzato  dal
rispetto  dei   principi   di   pari   opportunita',   di   benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica. 
    3) I componenti del CUG rimangono in  carica  quattro  anni.  Gli
incarichi possono essere rinnovati una sola volta.