Art. 16 Comitato unico di garanzia 1) Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e' istituito presso l'Universita' telematica IUL il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Detto Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'Universita'. 2) Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, proponendo iniziative finalizzate a migliorare l'efficienza delle prestazioni; promuove l'adozione di misure volte a realizzare un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 3) I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.