Art. 20 Facolta' 1) Le facolta', nell'ambito del presente Statuto, hanno autonomia scientifica e didattica e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2) Sono organi della facolta': a. il Preside; b. il Consiglio di facolta'; c. i Consigli di corso di studio. 3) Il Preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'. 4) In particolare il Preside: a. convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica; c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta'; d. e' membro di diritto del Senato accademico; e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento; f. propone la nomina del Presidente del Consiglio di corso di studio. 5) Il Preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i docenti della facolta'. 6) Il Preside dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.