(STATUTO-art. 20)
 
                               Art. 20 
                              Facolta' 
 
    1) Le facolta', nell'ambito del presente Statuto, hanno autonomia
scientifica e didattica e hanno il compito primario di  promuovere  e
organizzare l'attivita' didattica per  il  conseguimento  dei  titoli
accademici, nonche' le  altre  attivita'  didattiche  previste  dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
    2) Sono organi della facolta': 
      a. il Preside; 
      b. il Consiglio di facolta'; 
      c. i Consigli di corso di studio. 
    3) Il Preside rappresenta la facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'. 
    4) In particolare il Preside: 
      a. convoca e presiede il Consiglio di  facolta',  predisponendo
il relativo ordine del giorno; 
      b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di
regolamento in materia didattica; 
      c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta'; 
      d. e' membro di diritto del Senato accademico; 
      e. esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  competono  in
base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento; 
      f. propone la nomina del Presidente del Consiglio di  corso  di
studio. 
    5) Il Preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra
i docenti della facolta'. 
    6) Il Preside dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.